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Policies

Regole di condotta

Obblighi del gestore

Il gestore opera con diligenza, correttezza e trasparenza, evitando che gli eventuali conflitti di interesse che potrebbero insorgere nello svolgimento dell’attività di gestione di portali incidano negativamente sugli interessi degli investitori e degli offerenti e assicurando la parità di trattamento dei destinatari delle offerte che si trovino in identiche condizioni. In particolare, il gestore

elabora, attua e mantiene un’efficace politica sui conflitti di interesse, formulata per iscritto, che consenta di individuare le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse lesivo di uno più investitori, e che definisca le procedure da seguire e le misure da adottare per prevenire o gestire tali conflitti. Solo quando le procedure e le misure elaborate non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi degli investitori sia evitato, il gestore, come misura estrema, comunica chiaramente agli stessi la natura generale e/o le fonti di tali conflitti e le misure adottate per mitigare i relativi rischi. L’eccessivo ricorso da parte del gestore a tali comunicazioni agli investitori è da considerarsi una carenza della politica sui conflitti di interesse. Il gestore valuta e riesamina periodicamente, almeno una volta all’anno, la politica sui conflitti di interesse elaborata e adotta misure adeguate per rimediare ad eventuali carenze41.

1-bis. Il gestore che intende condurre sul proprio portale offerte aventi ad oggetto strumenti finanziari di propria emissione o emessi da soggetti controllanti, controllati o sottoposti a comune controllo , adotta misure idonee per l’efficace gestione del conflitto che insorge in relazione a questo tipo di attività. Tali misure includono l’astensione dal condurre tali offerte, laddove i conflitti di interesse non possano essere gestiti adeguatamente, in modo da evitare effetti negativi per gli investitori42.

1-ter. Tra le misure di cui al comma 1-bis, rientrano almeno:

  1. a)  l’adozione, da parte del gestore, di adeguati presidi operativi e procedurali volti ad assicurare che gli strumenti oggetto delle offerte siano compatibili con le caratteristiche, le esigenze e gli obiettivi di un determinato mercato di riferimento;
  2. b)  l’effettuazione della due diligence dell’operazione, da parte di un soggetto terzo indipendente;
  3. c)  l’effettuazione, da parte dei soggetti che ricevono e perfezionano gli ordini, della valutazione di adeguatezza degli strumenti finanziari oggetto delle offerte, anche nel caso in cui il gestore esegua direttamente la verifica prevista dal comma 5-bis43.

1-quater. Nei casi previsti dal comma 1-bis, il gestore fornisce adeguata informativa ai clienti sull’esistenza dei conflitti di interesse e sui presidi dallo stesso adottati per la gestione di tali conflitti, anche attraverso un’apposita avvertenza, facilmente comprensibile da parte di un investitore ragionevole, redatta con l’utilizzo di un linguaggio chiaro e conciso ed in carattere di dimensione leggibile44.

  1. Il gestore rende disponibili agli investitori, in maniera dettagliata, corretta, chiara, non fuorviante e senza omissioni, tutte le informazioni riguardanti l’offerta che sono fornite dall’offerente affinché gli stessi possano ragionevolmente e compiutamente comprendere la natura dell’investimento, il tipo di strumenti finanziari offerti e i rischi ad essi connessi e prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole45.
  2. Il gestore richiama l’attenzione degli investitori diversi dagli investitori professionali o dalle altre categorie di investitori indicate all’articolo 24, comma 2 sull’opportunità che gli investimenti in attività finanziaria ad alto rischio siano adeguatamente rapportati alle proprie disponibilità finanziarie. Il gestore non diffonde notizie che siano non coerenti con le informazioni pubblicate sul portale e si astiene dal formulare raccomandazioni riguardanti gli strumenti finanziari oggetto delle singole offerte atte ad influenzare l’andamento delle adesioni alle medesime46.

3-bis. Il gestore richiama l’attenzione degli investitori sui limiti imposti dall’articolo 2412 del codice civile per l’emissione di obbligazioni da parte di società per azioni e dall’articolo 2483 del codice civile per l’emissione di titoli di debito da parte di società a responsabilità limitata, nonché sugli eventuali, ulteriori, limiti posti dalla disciplina speciale applicabile47.

  1. Il gestore assicura che le informazioni fornite tramite il portale siano aggiornate, accessibili almeno per i dodici mesi successivi alla chiusura delle offerte e rese disponibili agli interessati che ne facciano richiesta per un periodo di cinque anni dalla data di chiusura dell’offerta.
  2. Il gestore assicura agli investitori diversi dagli investitori professionali o dalle altre categorie di investitori indicate all’articolo 24, comma 2 il diritto di recedere dall’ordine di adesione, senza alcuna spesa, tramite comunicazione rivolta al gestore medesimo, entro sette giorni decorrenti dalla data dell’ordine48.

5-bis. Al di fuori degli investimenti effettuati dai soggetti indicati all’articolo 24, comma 2-quater, lettera c), il gestore verifica, per ogni ordine di adesione alle offerte ricevuto, che il cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario

per comprendere le caratteristiche essenziali e i rischi che l’investimento comporta, sulla base delle informazioni fornite ai sensi dell’articolo 15, comma 2, lettera b). Qualora il gestore ritenga che lo strumento non sia appropriato per il cliente lo avverte di tale situazione, anche attraverso sistemi di comunicazione elettronica49.

5-ter. Qualora il gestore non effettui direttamente la verifica prevista dal comma 5-bis, si applica l’articolo 17, comma 350.

5-quater. Il gestore assicura che le offerte aventi ad oggetto obbligazioni o titoli di debito vengano effettuate in una sezione del portale diversa da quella in cui si svolge la raccolta di capitale di rischio51.

5-quinquies. Il gestore del portale assicura che:

  1. (i)  per ciascuna offerta avente ad oggetto obbligazioni, siano rispettati i limiti posti dall’articolo 2412 e che le offerte effettuate entro tali limiti siano rivolte ai soli investitori individuati all’articolo 24, commi 2, e 2-quater;
  2. (ii)  per ciascuna offerta avente ad oggetto titoli di debito, siano rispettati i limiti posti dall’articolo 2483 del codice civile, ove pertinenti, nonché gli ulteriori limiti posti dalla disciplinaspeciale applicabile52.

  1. Comma così sostituito con delibera n. 20204 del 29.11.2017. 42. Comma inserito con delibera n. 20204 del 29.11.2017.
    43. Comma inserito con delibera n. 20204 del 29.11.2017.
  2. Comma inserito con delibera n. 20204 del 29.11.2017.
  3. Comma così modificato con delibera n. 19520 del 24.2.2016 che ha sostituito la parola: “emittente” con la parola: “offerente”.
  4. Comma così modificato con delibera n. 20204 del 29.11.2017 che dopo le parole: “investitori professionali” ha aggiunto le parole: “o dalle altre categorie di investitori indicate all’articolo 24, comma 2”.
  5. Comma aggiunto con delibera n. 21110 del 10.10.2019.
  6. Comma così modificato con delibera n. 20204 del 29.11.2017 che dopo le parole: “investitori professionali” ha aggiunto le parole: “o dalle altre categorie di investitori indicate all’articolo 24, comma 2”.
  7. Comma dapprima con delibera n. 19520 del 24.2.2016 e poi modificato con delibera n. 21110 del 10.10.2019 che ha sostituito le parole: “Il gestore verifica” con le parole: “Al di fuori degli investimenti effettuati dai soggetti indicati all’articolo 24, comma 2-quater, lettera c), il gestore verifica”.
  8. Comma aggiunto con delibera n. 19520 del 24.2.2016.
  9. Comma aggiunto con delibera n. 21110 del 10.10.2019.
  10. Comma aggiunto con delibera n. 21110 del 10.10.2019.