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Informazioni relative all’investimento in strumenti finanziari tramite portali

Info. Strumenti Finanziari


Informazioni relative all’investimento in strumenti finanziari tramite portali

Il gestore fornisce agli investitori, in forma sintetica e facilmente comprensibile, anche mediante l’utilizzo di tecniche multimediali, le informazioni relative all’investimento in strumenti finanziari tramite portali, riguardanti almeno63:

a)  il rischio di perdita dell’intero capitale investito;

b)  il rischio di illiquidità;

c)  il divieto di distribuzione di utili previsto per le start-up innovative dall’articolo 25 del decreto64;

d) il trattamento fiscale di tali investimenti, con particolare riguardo alla temporaneità dei benefici ed alle ipotesi di decadenza dagli stessi, nel caso di start-up innovative e PMI innovative65;

d-bis) i limiti all’emissione di obbligazioni e titoli di debito posti dagli articoli 2412 e 2483 del codice civile e dalle leggi speciali applicabili66;

d-bis) i limiti all’emissione di obbligazioni e titoli di debito posti dagli articoli 2412 e 2483 del codice civile e dalle leggi speciali applicabili66;

e) le deroghe al diritto societario previste dall’articolo 26 del decreto nonché al diritto fallimentare previste dall’articolo 31 del decreto68;

e-bis) …omissis…69;

f)  i contenuti tipici di un business plan e del regolamento o statuto di un OICR70;

g)  il diritto di recesso, ai sensi dell’articolo 13, comma 5 e le relative modalità di esercizio.

Fermo quanto previsto dall’articolo 13, commi 5-quinquies e dall’articolo 24, comma 2-quater, il gestore assicura che possano accedere alle sezioni del portale in cui è possibile aderire alle singole offerte solo gli investitori diversi dagli investitori professionali o dalle altre categorie di investitori indicate all’articolo 24, comma 2 che abbiano71:

a)  preso visione delle informazioni di investor education previste dall’articolo 14, comma 1, lettera k) e delle informazioni indicate al comma 1;

b)  fornito informazioni in merito alla propria conoscenza ed esperienza per comprendere le caratteristiche essenziali e i rischi che gli strumenti finanziari oggetto di offerta comportano, ove il gestore effettui direttamente la verifica prevista dall’articolo 13, comma 5-bis. Tali informazioni fanno riferimento almeno:

i)  ai tipi di servizi, operazioni, effettuate anche tramite portali on-line, e strumenti finanziari con i quali l’investitore ha dimestichezza;

ii)  alla natura, al volume e alla frequenza delle operazioni, effettuate anche tramite portali on-line, su strumenti finanziari, realizzate dall’investitore e al periodo durante il quale queste operazioni sono state eseguite;

iii)  al livello di istruzione, alla professione, o se rilevante, alla precedente professione dell’investitore72;

c) dichiarato di essere in grado di sostenere economicamente l’eventuale interaperdita dell’investimentocheintendonoeffettuare.

 

Informazioni relative alle singole offerte

In relazione a ciascuna offerta il gestore pubblica:

a)  le informazioni indicate nell’Allegato 3 ed i relativi aggiornamenti forniti dall’offerente, anche in caso di fatti nuovi significativi intervenuti, errori materiali o imprecisioni rilevati nel corso dell’offerta, atti ad influire sulla decisione dell’investimento, portando contestualmente ogni aggiornamento a conoscenza dei soggetti che hanno aderito all’offerta73;

b)  gli elementi identificativi dei soggetti che ricevono e perfezionano gli ordini nonché gli estremi identificativi del conto previsto dall’articolo 17, comma 674;

c)  le modalità di esercizio del diritto di revoca previsto dall’articolo 25, comma 275;

d)  la periodicità e le modalità con cui verranno fornite le informazioni sullo stato delle adesioni, l’ammontare sottoscritto e il numero di aderenti;

d-bis) l’indicazione dell’eventuale regime alternativo di trasferimento delle quote rappresentative del capitale di piccole e medie imprese costituite in forma di società a responsabilità limitata previsto dall’articolo 100-ter, comma 2-bis, del Testo Unico e le relative modalità per esercitare l’opzione di scelta del regime da applicare76;

d-ter) le categorie di investitori a cui è riservata l’offerta di obbligazioni o titoli di debito77;

d-quater) l’indicazione dei limiti posti dall’articolo 2412 del codice civile per l’emissione di obbligazioni da parte di società per azioni e dell’articolo 2483 del codice civile per l’emissione di titoli di debito da parte di società a responsabilità limitata, nonché degli eventuali, ulteriori limiti posti dalla disciplina speciale applicabile78;

d-quinquies) le informazioni circa l’eventuale destinazione alla quotazione su mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione o sistemi organizzati di negoziazione degli strumenti finanziari emessi dall’offerente79.

Le informazioni indicate al comma 1 possono essere altresì fornite mediante l’utilizzo di tecniche multimediali. Il gestore consente l’acquisizione delle informazioni elencate al comma 1, lettera a), su supporto durevole.


  1. Rubrica così sostituita con delibera n. 19520 del 24.2.2016.
  2. Alinea così modificato con delibera n. 19520 del 24.2.2016 che ha sostituito le parole: “di start-up innovative” con le parole “tramite portali”.
  3. Lettera così sostituita con delibera n. 19520 del 24.2.2016.
  4. Lettera così sostituita con delibera n. 20204 del 29.11.2017.
  5. Lettera aggiunta con delibera n. 21110 del 10.10.2019.
  6. Lettera aggiunta con delibera n. 21110 del 10.10.2019.
  7. Lettera sostituita dapprima con delibera n. 19520 del 24.2.2016 e poi con delibera n. 20204 del 29.11.2017.
  8. Lettera dapprima inserita con delibera n. 19520 del 24.2.2016 e poi soppressa delibera n. 20204 del 29.11.2017..
  9. Lettera così sostituita con delibera n. 19520 del 24.2.2016.
  10. Alinea modificato dapprima con delibera n. 20204 del 29.11.2017 che dopo le parole: “investitori professionali” ha aggiunto le parole: “o dalle altre categorie di investitori indicate all’articolo 24, comma 2” e poi con delibera n. 21110 del 10.10.2019 che ha sostituito le parole: “Il gestore assicura” con le parole: “Fermo quanto previsto dall’articolo 13, commi 5-quinquies e dall’articolo 24, comma 2-quater, il gestore assicura”.
  11. Lettera così sostituita con delibera n. 19520 del 24.2.2016.
  12. Lettera modificata dapprima con delibera n. 19520 del 24.2.2016 che ha sostituito la parola: “emittente” con la parola: “offerente” e poi con delibera n. 21110 del 10.10.2019 che ha sostituito le parole: “significative variazioni intervenute o errori materiali rilevati nel corso dell’offerta,” con le parole: “fatti nuovi significativi intervenuti, errori materiali o imprecisioni rilevati nel corso dell’offerta, atti ad influire sulla decisione dell’investimento,”.
  13. Lettera così modificata con delibera n. 20204 del 29.11.2017 che ha sostituito le parole: “delle banche o delle imprese di investimento che curano il perfezionamento degli ordini” con le parole: “dei soggetti che ricevono e perfezionano gli ordini”.
  14. Lettera così modificata con delibera n. 19520 del 24.2.2016 che ha soppresso le parole: “le informazioni”.
  15. Lettera dapprima aggiunta con delibera n. 19520 del 24.2.2016 e poi così modificata con delibera n. 20204 del 29.11.2017

che ha sostituito le parole: “start-up innovative e di PMI innovative” con le parole: “piccole e medie imprese”.

  1. Lettera aggiunta con delibera n. 21110 del 10.10.2019.
  2. Lettera aggiunta con delibera n. 21110 del 10.10.2019.