Informazioni relative all’investimento in strumenti finanziari tramite portali
Il gestore fornisce agli investitori, in forma sintetica e facilmente comprensibile, anche mediante l’utilizzo di tecniche multimediali, le informazioni relative all’investimento in strumenti finanziari tramite portali, riguardanti almeno63:
a) il rischio di perdita dell’intero capitale investito;
b) il rischio di illiquidità;
c) il divieto di distribuzione di utili previsto per le start-up innovative dall’articolo 25 del decreto64;
d) il trattamento fiscale di tali investimenti, con particolare riguardo alla temporaneità dei benefici ed alle ipotesi di decadenza dagli stessi, nel caso di start-up innovative e PMI innovative65;
d-bis) i limiti all’emissione di obbligazioni e titoli di debito posti dagli articoli 2412 e 2483 del codice civile e dalle leggi speciali applicabili66;
d-bis) i limiti all’emissione di obbligazioni e titoli di debito posti dagli articoli 2412 e 2483 del codice civile e dalle leggi speciali applicabili66;
e) le deroghe al diritto societario previste dall’articolo 26 del decreto nonché al diritto fallimentare previste dall’articolo 31 del decreto68;
e-bis) …omissis…69;
f) i contenuti tipici di un business plan e del regolamento o statuto di un OICR70;
g) il diritto di recesso, ai sensi dell’articolo 13, comma 5 e le relative modalità di esercizio.
Fermo quanto previsto dall’articolo 13, commi 5-quinquies e dall’articolo 24, comma 2-quater, il gestore assicura che possano accedere alle sezioni del portale in cui è possibile aderire alle singole offerte solo gli investitori diversi dagli investitori professionali o dalle altre categorie di investitori indicate all’articolo 24, comma 2 che abbiano71:
a) preso visione delle informazioni di investor education previste dall’articolo 14, comma 1, lettera k) e delle informazioni indicate al comma 1;
b) fornito informazioni in merito alla propria conoscenza ed esperienza per comprendere le caratteristiche essenziali e i rischi che gli strumenti finanziari oggetto di offerta comportano, ove il gestore effettui direttamente la verifica prevista dall’articolo 13, comma 5-bis. Tali informazioni fanno riferimento almeno:
i) ai tipi di servizi, operazioni, effettuate anche tramite portali on-line, e strumenti finanziari con i quali l’investitore ha dimestichezza;
ii) alla natura, al volume e alla frequenza delle operazioni, effettuate anche tramite portali on-line, su strumenti finanziari, realizzate dall’investitore e al periodo durante il quale queste operazioni sono state eseguite;
iii) al livello di istruzione, alla professione, o se rilevante, alla precedente professione dell’investitore72;
c) dichiarato di essere in grado di sostenere economicamente l’eventuale interaperdita dell’investimentocheintendonoeffettuare.
Informazioni relative alle singole offerte
In relazione a ciascuna offerta il gestore pubblica:
a) le informazioni indicate nell’Allegato 3 ed i relativi aggiornamenti forniti dall’offerente, anche in caso di fatti nuovi significativi intervenuti, errori materiali o imprecisioni rilevati nel corso dell’offerta, atti ad influire sulla decisione dell’investimento, portando contestualmente ogni aggiornamento a conoscenza dei soggetti che hanno aderito all’offerta73;
b) gli elementi identificativi dei soggetti che ricevono e perfezionano gli ordini nonché gli estremi identificativi del conto previsto dall’articolo 17, comma 674;
c) le modalità di esercizio del diritto di revoca previsto dall’articolo 25, comma 275;
d) la periodicità e le modalità con cui verranno fornite le informazioni sullo stato delle adesioni, l’ammontare sottoscritto e il numero di aderenti;
d-bis) l’indicazione dell’eventuale regime alternativo di trasferimento delle quote rappresentative del capitale di piccole e medie imprese costituite in forma di società a responsabilità limitata previsto dall’articolo 100-ter, comma 2-bis, del Testo Unico e le relative modalità per esercitare l’opzione di scelta del regime da applicare76;
d-ter) le categorie di investitori a cui è riservata l’offerta di obbligazioni o titoli di debito77;
d-quater) l’indicazione dei limiti posti dall’articolo 2412 del codice civile per l’emissione di obbligazioni da parte di società per azioni e dell’articolo 2483 del codice civile per l’emissione di titoli di debito da parte di società a responsabilità limitata, nonché degli eventuali, ulteriori limiti posti dalla disciplina speciale applicabile78;
d-quinquies) le informazioni circa l’eventuale destinazione alla quotazione su mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione o sistemi organizzati di negoziazione degli strumenti finanziari emessi dall’offerente79.
Le informazioni indicate al comma 1 possono essere altresì fornite mediante l’utilizzo di tecniche multimediali. Il gestore consente l’acquisizione delle informazioni elencate al comma 1, lettera a), su supporto durevole.
- Rubrica così sostituita con delibera n. 19520 del 24.2.2016.
- Alinea così modificato con delibera n. 19520 del 24.2.2016 che ha sostituito le parole: “di start-up innovative” con le parole “tramite portali”.
- Lettera così sostituita con delibera n. 19520 del 24.2.2016.
- Lettera così sostituita con delibera n. 20204 del 29.11.2017.
- Lettera aggiunta con delibera n. 21110 del 10.10.2019.
- Lettera aggiunta con delibera n. 21110 del 10.10.2019.
- Lettera sostituita dapprima con delibera n. 19520 del 24.2.2016 e poi con delibera n. 20204 del 29.11.2017.
- Lettera dapprima inserita con delibera n. 19520 del 24.2.2016 e poi soppressa delibera n. 20204 del 29.11.2017..
- Lettera così sostituita con delibera n. 19520 del 24.2.2016.
- Alinea modificato dapprima con delibera n. 20204 del 29.11.2017 che dopo le parole: “investitori professionali” ha aggiunto le parole: “o dalle altre categorie di investitori indicate all’articolo 24, comma 2” e poi con delibera n. 21110 del 10.10.2019 che ha sostituito le parole: “Il gestore assicura” con le parole: “Fermo quanto previsto dall’articolo 13, commi 5-quinquies e dall’articolo 24, comma 2-quater, il gestore assicura”.
- Lettera così sostituita con delibera n. 19520 del 24.2.2016.
- Lettera modificata dapprima con delibera n. 19520 del 24.2.2016 che ha sostituito la parola: “emittente” con la parola: “offerente” e poi con delibera n. 21110 del 10.10.2019 che ha sostituito le parole: “significative variazioni intervenute o errori materiali rilevati nel corso dell’offerta,” con le parole: “fatti nuovi significativi intervenuti, errori materiali o imprecisioni rilevati nel corso dell’offerta, atti ad influire sulla decisione dell’investimento,”.
- Lettera così modificata con delibera n. 20204 del 29.11.2017 che ha sostituito le parole: “delle banche o delle imprese di investimento che curano il perfezionamento degli ordini” con le parole: “dei soggetti che ricevono e perfezionano gli ordini”.
- Lettera così modificata con delibera n. 19520 del 24.2.2016 che ha soppresso le parole: “le informazioni”.
- Lettera dapprima aggiunta con delibera n. 19520 del 24.2.2016 e poi così modificata con delibera n. 20204 del 29.11.2017
che ha sostituito le parole: “start-up innovative e di PMI innovative” con le parole: “piccole e medie imprese”.
- Lettera aggiunta con delibera n. 21110 del 10.10.2019.
- Lettera aggiunta con delibera n. 21110 del 10.10.2019.